STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
TENNIS CLUB COLICO
 Articolo 1. – DENOMINAZIONE SOCIALE
E’ costituita in Colico, Via Lungolario Polti n. 31, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB COLICO con codice fiscale 02306310133.
 Articolo 2. – SCOPO
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle Associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività del gioco del tennis intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all’ente di appartenenza tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
L’Associazione persegue i suoi obbiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo’ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.); si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. nella parte relativa all’organizzazione e/o alla gestione delle società affiliate.
L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento di assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
 Articolo 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
 Articolo 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche, le persone giuridiche ed enti associativi che partecipano alle attività sociali , sia ricreative che sportive , svolte dall’associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della federazione di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
 Articolo 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
 Articolo 6 – CLASSIFICAZIONE DEI SOCI
I soci possono essere classificati in:
– Effettivi: sono quelli maggiorenni , in regola con il pagamento della quota associativa ed hanno il diritto di voto nelle assemblee.
– Juniores (under 18) sono quelli che all’inizio dell’anno sociale non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età. Essi non possono ricoprire cariche sociali, non possono essere conteggiati per i “quorum” di costituzione dell’Assemblea e non hanno diritto al voto sino al compimento del 18° anno.
 Articolo 7 – DECADENZA DEI SOCI
I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
A. Dimissione volontaria
B. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
D. Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non puo’ essere piu’ ammesso.
 Articolo 8 – ORGANI
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito; fatti salvi i rimborsi spese per le spese sostenute in nome e per conto dell’associazione.
 Articolo 9 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà piu’ uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà piu’ uno dei componenti il consiglio direttivo.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
 Articolo 10 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e tesserati da almeno novanta giorni e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto al voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Ogni socio, anche membro del Consiglio Direttivo, può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
 Articolo 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione o, in alternativa, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo deve avvenire, nelle forme di cui sopra, almeno 30 giorni prima.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.
 Articolo 12 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
 Articolo 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati o , in alternativa, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione
dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
 Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 componenti ed eletti, compreso il presidente, dall’assemblea .
Si possono candidare a consigliere i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative , iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente interi superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive nazionali o Discipline Sportive Associate, del Coni e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
Le candidature sono presentate mediante liste di candidati, il numero dei quali deve essere sette. Nessuna lista può contenere un numero maggiore o minore di sette candidati.
Il voto deve intendersi riferito all’intera lista e saranno nominati presidente e consiglieri i candidati indicati nella lista che otterrà il maggior numero di voti
Ciascuna lista deve indicare, accanto al nominativo del candidato, la carica alla quale costui concorre ( o presidente o consigliere).
Ciascuna lista deve essere depositata, personalmente da uno dei soci candidati , presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, tranne la carica del presidente che non potrà essere rieletto dopo due mandati consecutivi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli
associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista l’assemblea dei soci, nel momento del rinnovo degli organi del sodalizio, voterà 7 Candidati favorendo la partecipazione dell’intero corpo Sociale in regola con i versamenti e tesserati da almeno 90(novanta) giorni.
In questo caso, la prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal candidato che ha ricevuto il maggior numero di suffragi.
Nella stessa verrà eletto il presidente, il vicepresidente e le varie cariche.
 Articolo 15 – DIMISSIONI DI CONSIGLIERI
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i componenti da integrare sono proposti dal Consiglio Direttivo e, una volta eletti, scadono insieme con gli altri componenti del Consiglio stesso.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
 Articolo 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
 Articolo 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci
b) redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’assemblea
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 9, comma 2;
d) redigere eventuali regolamenti interni all’attività sociale da sottoporre all’assemblea degli associati;
e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
 Articolo 18 – IL PRESIDENTE
Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione Sportiva, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
 Articolo 19 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell’assemblea elettiva da convocare entro 30 giorni.
 Articolo 20 – IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da’ esecuzione alle delibere del Presidente e del consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’Amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e sociali.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per le necessitò reputate necessarie, di collaboratori esterni.
 Articolo 21 – IL RENDICONTO FINANZIARIO
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
 Articolo 22 – ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
 Articolo 23 – PATRIMONIO
I mezzi finanziari sono costituiti:
dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Dai contributi di enti ed associazioni.
Da lasciti e donazioni.
Da proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.
Da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
 Articolo 24 – SEZIONI TERRITORIALI
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
 Articolo 25- REGOLE GENERALI
La non partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi comporta la decadenza automatica dell’incarico di consigliere.
 Articolo 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno previste dalla F.I.T.
 Articolo 27 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di un’altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività sportiva, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
 Articolo 28 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.T. ed in subordine le norme del Codice Civile.
Il presente Statuto è stato approvato nell’Assemblea del 16 marzo 2011.
IL PRESIDENTE

Lascia un commento